L’Associazione si è costituita ufficialmente a Padova nel 1978 per iniziativa di un gruppo di docenti e di volontari che da tempo incontravano i detenuti nel carcere di piazza Castello per attività di studio e di sostegno morale.

L’attività dell’Associazione si è allargata dopo il trasferimento della Casa di Pena in via Due Palazzi, accanto alla Casa Circondariale, con l’ingresso di nuovi volontari.

Dal 1998 il Comune di Padova ha messo a disposizione del Gruppo l’ex-stazione del dazio sulla statale che porta a Limena. L’ edificio ristrutturato con un finanziamento della Fondazione Cariparo, è ora la sede operativa. Nel 2003 il Gruppo ha promosso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra l’Università di Padova e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per il riconoscimento del diritto allo studio universitario.

 

Per concretizzare la sua azione, OCV:

  • offre assistenza e sostegno morale, psicologico e materiale alle persone detenute;
  • organizza all’interno del carcere attività socio/culturali, ricreative, di formazione e di supporto all’attività scolastica e universitaria;
  • promuove condizioni che facilitino l’incontro dei detenuti con i familiari per il mantenimento dei legami affettivi, in particolare attraverso la conduzione di una Casa di Accoglienza per i detenuti in permesso premio, gestita tramite convenzione con il Comune di Padova;
  • promuove nel territorio iniziative di formazione e di sensibilizzazione sui problemi connessi al carcere e alla devianza;
  • rappresenta i Soci e le loro legittime richieste nei rapporti con le istituzioni carcerarie, con gli Enti locali e con altre Associazioni di volontariato
  • corsi di formazione per i volontari
STATUTO - Approvato dall’Assemblea dei Soci del 20 maggio 2019

ART. 1 (Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore apartitico e aconfessionale denominato: “GRUPPO OPERATORI CARCERARI VOLONTARI – ODV” che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta con sede legale in via Po, 261/263 nel Comune di Padova.

ART. 2 (Finalità)

L’associazione, disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8.11.2000 n°328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5.2.1992 n° 104, e alla Legge 22.6.2016 n° 112 e successive modificazioni;

  2. prestazioni socio/sanitarie di cui al DPCM del 14.2.2001, pubblicato in GU n° 129 del 6.6.2001 e successive modificazioni;

  3. educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28.3.2003 n° 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali, d’interesse sociale con finalità educativa;

  4. promozione della cultura della legalità, della pace tra i poli, della non violenza e della difesa non armata.

ART. 3 (Attuazione delle finalità)

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

  • offre assistenza e sostegno morale, psicologico e materiale alle persone detenute;

  • organizza all’interno del carcere attività socio/culturali, ricreative, di formazione e di supporto all’attività scolastica e universitaria;

  • promuove condizioni che facilitino l’incontro dei detenuti con i familiari per il mantenimento dei legami affettivi, in particolare attraverso la conduzione di una Casa di Accoglienza per i detenuti in permesso premio, gestita tramite convenzione con il Comune di Padova;

  • promuove nel territorio iniziative di formazione e di sensibilizzazione sui problemi connessi al carcere e alla devianza;

  • rappresenta i Soci e le loro legittime richieste nei rapporti con le istituzioni carcerarie, con gli Enti locali e con altre Associazioni di volontariato.

Per l’attività di interesse generale prestata, l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 4 (Associati e Soci)

L’Associazione è composta dai Soci fondatori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, nonché dai Soci successivamente aggregati.

Possono far parte dell’Associazione tutti gli operatori volontari i quali, riconoscendosi nei principi della solidarietà umana, operano gratuitamente a favore dei carcerati, dei dimessi e delle loro famiglie.

L’ammissione dei nuovi Soci avviene su decisione del Consiglio direttivo.

L’Associazione provvede annualmente all’assicurazione dei soci ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessatoratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.

ART. 5 (Diritti e doveri dei Soci)

  1. tutti i Soci sono persone fisiche, hanno pari dignità e partecipano alle Assemblee con diritto di voto sia attivo che passivo, purchè in regola col pagamento della quota associativa;

  2. ogni Socio è chiamato personalmente secondo le proprie capacità e forze, a realizzare le finalità dell’Associazione, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e solidarietà;

  3. al Socio si impone l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e di provvedere alla quota associativa concordata, intrasmissibile e non rivalutabile comprensiva del costo dell’Assicurazione;

  4. il Socio può recedere in ogni momento dall’Associazione, dandone tempestiva comunicazione;

  5. l’esclusione del Socio può avvenire solo in conseguenza di accertati motivi di incompatibilità, gravi inadempienze, ripetute inosservanze delle norme e degli obblighi del presente statuto ed è deliberata dall’Assemblea, sentito l’interessato;

  6. il Socio prende atto dell’odg dell’Assemblea, può prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali;

  7. il Socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

ART. 6 (Struttura e organi dell’Associazione)

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Presidente;

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 7 (l’Assemblea)

  1. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci dell’Associazione;

  2. l’Assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;

  3. il Consiglio Direttivo o un quinto dei Soci può richiedere al Presidente la convocazione di un’Assemblea straordinaria. Il Presidente dovrà provvedere entro quindici giorni;

  4. l’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno dell’Assemblea, proposto dal Consiglio Direttivo e delle eventuali richieste specifiche di Soci su temi di competenza dell’Assemblea;

  5. ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega;

  6. l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega;

  7. l’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti;

  8. nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto;

  9. lo Statuto dell’Associazione può essere modificato dall’Assemblea straordinaria ai sensi della legislazione vigente.

ART. 8 (Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea:

  1. determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

  2. approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;

  3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

  4. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;

  5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  6. delibera sull’esclusione degli associati;

  7. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

  8. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;

  10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto Consiglieri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per tre mandati.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il responsabile della Casa di Accoglienza, il tesoriere ed il segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno su convocazione del Presidente, ovvero su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di esecuzione degli indirizzi e delle deliberazioni espresse dall’Assemblea; è inoltre investito dei più ampi poteri per lo svolgimento delle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza in presenza di almeno la metà più uno dei membri, ma è tenuto a ricercare il consenso tra tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere il rendiconto annuale da sottoporre all’assemblea dei Soci.

ART. 10 (Il Presidente)

Il Presidente dura in carica tre anni, a meno di una mozione di sfiducia approvata dall’Assemblea.

Rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Nomina il Vice Presidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

ART. 11 (Presidente onorario)

L’Assemblea può nominare un suo Socio Presidente onorario per particolari meriti acquisiti nel tempo in attività svolte all’interno dell’Associazione.

Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART. 12 (Il Revisore dei conti)

L’Assemblea provvederà alla nomina del Revisore dei conti nel caso questo si rendesse necessario in base alla normativa vigente e durerà in carica per tre anni.

ART. 13 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • quote associative;

  • contributi pubblici e privati;

  • donazioni e lasciti testamentari;

  • rendite patrimoniali;

  • attività di raccolta fondi;

  • rimborsi da convenzioni;

  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni dell’Associazione: sono beni mobili e immobili acquisiti in proprietà dall’Associazione, sono ad essa intestati e sono elencati nell’inventario che è depositato nella sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 14 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 15 (Iscrizione al Registro unico nazionale)

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 (Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 17 (bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 (Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

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